Norme per la sicurezza degli impianti

1. Ambito di applicazione
1. Sono soggetti all'applicazione della presente
legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso
civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto, di
distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno
degli edifici a partire dal
punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le
antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati
da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura
o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonchè quelli di trasporto,
di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno
degli
edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente
distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo
stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire
dal punto di
consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo
di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
2. Sono altresì soggetti all'applicazione
della presente legge gli impianti di cui al comma 1, lettera
a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive,
al commercio, al terziario e ad altri usi.
2. Soggetti abilitati

1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione,
all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'articolo
1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte
nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o
nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al
comma 1 è subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali,
di cui all'articolo 3, da parte
dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso,
prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo
comma 1 un esponsabile tecnico che abbia tali requisiti.
3. Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo
2, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica conseguita
presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito,
con specializzazione relativa al settore delle attività
di cui all'articolo
2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto,
previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo,
alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione
vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo
di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze
di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività
dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni,
escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità
di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle
attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento
e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
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