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Norme per la sicurezza degli impianti

1. Ambito di applicazione
1. Sono soggetti all'applicazione della
presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici
adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di trasporto,
di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica
all'interno degli edifici a partire dal
punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in
genere, le antenne e gli impianti di protezione da
scariche atmosferiche;
c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione
azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di
qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti idrosanitari nonchè quelli
di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo
e di consumo di acqua all'interno degli
edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua
fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione
di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno
degli edifici a partire dal punto di
consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente
distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose
per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale
mobili e simili;
g) gli impianti di protezione antincendio.
2. Sono altresì soggetti all'applicazione
della presente legge gli impianti di cui al comma
1, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività
produttive, al commercio, al terziario e ad altri
usi.
2. Soggetti abilitati

1. Sono abilitate all'installazione,
alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 1 tutte le imprese,
singole o associate, regolarmente iscritte nel registro
delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934,
n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni,
o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività
di cui al comma 1 è subordinato al possesso
dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo
3, da parte
dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in
possesso, prepone all'esercizio delle attività
di cui al medesimo comma 1 un esponsabile tecnico
che abbia tali requisiti.
3. Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali
di cui all'articolo 2, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica
conseguita presso una università statale o
legalmente riconosciuta;
b) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito,
con specializzazione relativa al settore delle attività
di cui all'articolo
2, comma 1, presso un istituto statale o legalmente
riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di
almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze
di una impresa del settore;
c) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di formazione professionale,
previo un periodo di inserimento, di almeno due anni
consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa
del settore;
d) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo
ramo di attività dell'impresa stessa, per un
periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato
ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio
installatore con qualifica di specializzato nelle
attività di installazione, di trasformazione,
di ampliamento e di manutenzione degli impianti di
cui all'articolo 1.
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