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4. Accertamento dei requisiti tecnico-professionali
(abrogato dall'art. 7, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 392)
5. Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
(abrogato dall'art. 7, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 392)
6. Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento
degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b),
c), e) e g), e 2 dell'articolo 1 è obbligatoria
la redazione del progetto da parte di professionisti,
iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle
rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione,
la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di
cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei
limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione
di cui all'articolo 15.
3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:
a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze
di impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando
previsto dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
b) presso gli uffici comunali, contestualmente al
progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto
non sia soggetto per legge ad
approvazione.
7. Installazione degli impianti
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire
gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo
materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I
materiali ed i componenti realizzati secondo le norme
tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione
(UNI) e del Comitato elettrotecnico
italiano (CEI), nonchè nel rispetto di quanto
prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia,
si considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere
dotati di impianti di messa a terra e di interruttori
differenziali ad alta sensibilità o di altri
sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata
in vigore della presente legge devono essere adeguati,
entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal
presente articolo.
8. Finanziamento dell'attività di normazione
tecnica (omissis)
9. Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice
è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione
di conformità degli impianti realizzati nel
rispetto delle norme di cui all'articolo 7. Di tale
dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa
installatrice e recante i numeri di partita IVA e
di iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, faranno parte integrante
la relazione contenente la tipologia dei materiali
impiegati nonchè, ove previsto, il progetto
di cui all'articolo 6.
10. Responsabilità del committente e dle proprietario
1. Il committente o il proprietario è tenuto
ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione,
di ampliamento e di manutenzione degli impianti di
cui all'articolo 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo
2.
11. Certificato di abitabilità e di agibilità
1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità
o di agibilità dopo aver acquisito anche la
dichiarazione di conformità o il certificato
di collaudo degli impianti installati, ove previsto,
salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.
12. Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del
progetto e del rilascio del certificato di collaudo,
nonchè dall'obbligo di cui all'articolo 10,
i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 1.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della
redazione del progetto e del rilascio del certificato
di collaudo le installazioni per apparecchi per usi
domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica
per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando
l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità
di cui all'articolo 9.
13. Deposito presso il comune del progetto, della
dichiarazione di conformità o del certificato
di collaudo
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi
1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo
1 vengano installati in edifici per i quali è
già stato rilasciato il certificato di abitabilità,
l'impresa installatrice deposita presso il comune,
entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori,
il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione
di conformità o il certificato di collaudo
degli impianti installati, ove previsto da altre norme
o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo
15.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il
progetto e la dichiarazione di conformità o
il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono
alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera
di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo
9 dovrà essere espressamente indicata la compatibilità
con gli impianti preesistenti.
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