4. Accertamento dei requisiti tecnico-professionali (abrogato
dall'art. 7, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 392)
5. Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali (abrogato
dall'art. 7, d.P.R. 18 aprile 1994, n. 392)
6. Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli
impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2
dell'articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto
da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali,
nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione
e l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria
al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento
di attuazione di cui all'articolo 15.
3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:
a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto
o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
b) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio,
per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge
ad
approvazione.
7. Installazione degli impianti
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti
a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti
a regola d'arte. I
materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche
di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del
Comitato elettrotecnico
italiano (CEI), nonchè nel rispetto di quanto prescritto
dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano
costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati
di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali
ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione
equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore
della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni
da tale data, a quanto previsto dal presente articolo.
8. Finanziamento dell'attività di normazione tecnica
(omissis)
9. Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta
a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità
degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo
7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'impresa
installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia
dei materiali impiegati nonchè, ove previsto, il progetto
di cui all'articolo 6.
10. Responsabilità del committente e dle proprietario
1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare
i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento
e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1 ad imprese
abilitate ai sensi dell'articolo 2.
11. Certificato di abitabilità e di agibilità
1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità
o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione
di conformità o il certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi
vigenti.
12. Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto
e del rilascio del certificato di collaudo, nonchè dall'obbligo
di cui all'articolo 10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 1.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione
del progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni
per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria
di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari,
fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di
conformità di cui all'articolo 9.
13. Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione
di conformità o del certificato di collaudo
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere
a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 1 vengano installati
in edifici per i quali è già stato rilasciato
il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice
deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione
dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione
di conformità o il certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di
attuazione di cui all'articolo 15.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto
e la dichiarazione di conformità o il certificato di
collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli
impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione
di cui all'articolo 9 dovrà essere espressamente indicata
la compatibilità con gli impianti preesistenti.
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