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14. Verifiche
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare
la conformità degli impianti alle disposizioni
della presente legge e della normativa vigente, i
comuni, le unità sanitarie locali, i comandi
provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)
hanno facoltà di avvalersi della collaborazione
dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive
competenze, di cui all'articolo 6, comma 1, secondo
le modalità stabilite dal regolamento di attuazione
di cui all'articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato
entro tre mesi dalla presentazione della relativa
richiesta.
15. Regolamento di attuazione
1. Entro sei mesi dala data di entrata in vigore
della presente legge è emanato, con le procedure
di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 198,
n. 400, il regolamento di attuazione. Nel regolamento
di attuazione sono precisati i limiti per i quali
risulti obbligatoria la redazione del progetto di
cui all'articolo 6 e sono definiti i criteri e le
modalità di rdazione del progetto stesso in
relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione
degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica,
per fini di prevenzione e sicurezza.
2. (abrogato dall'art. 7, D.P.R. 18 aprile 1994,
n. 392)
3. (abrogato dall'art. 7, D.P.R. 18 aprile 1994,
n. 392)
16. Sanzioni
1. Alla violazione di quanto previsto dall'articolo
10 consegue, a carico del committente o del proprietario,
secondo le modalità previste dal regolamento
di attuazione di cui all'articolo 15, una sanzione
amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.
Alla violazione delle altre norme della presente legge
consegue, secondo le modalità previste dal
medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa
da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'articolo
15 determina le modalità della sospensione
delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo
2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico
dei professionisti iscritti nei rispettivi albi, dopo
la terza violazione delle norme relative alla sicurezza
degli impianti, nonchè gli aggiornamenti dell'entità
delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.
17. Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali
e regionali
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare
i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con
la presente legge.
18. Disposizioni transitorie (omissis)
19. Entrata in vigore (omissis)
D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447
Regolamento di attuazione legge n. 46 del 1990, in
materia di sicurezza degli impianti
1. Ambito di applicazione
1. Per edifici adibiti ad uso civile, ai fini del
comma 1 dell'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46,
di seguito
denominata "legge", si intendono le unità
immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo,
a studio
professionale o a sede di persone giuridiche private,
associazioni, circoli o conventi e simili.
2. Sono soggetti all'applicazione della legge, per
quanto concerne i soli impianti elettrici di cui all'art.
1, comma 1,
lettera a), della legge, anche gli edifici adibiti
a sede di società, ad attività industriale,
commerciale o agricola o
comunque di produzione o di intermediazione di beni
o servizi, gli edifici di culto, nonchè gli
immobili destinati ad
uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi
o in genere a pubbliche finalità, dello Stato
o di enti pubblici
territoriali, istituzionali o economici.
3. Per impianti di utilizzazione dell'energia elettrica
si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi
utilizzatori e delle prese a spina con esclusione
degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli
utensili, degli
apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli
impianti elettrici rientrano anche quelli posti all'esterno
di edifici se
gli stessi sono collegati ad impianti elettrici posti
all'interno. Gli impianti luminosi pubblicitari rientrano
altresì nello
stesso ambito qualora siano collegati ad impianti
elettrici posti all'interno.
4. Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si
intende la parte comprendente tutte le componenti
necessarie alla
trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati
ad installazione fissa funzionanti in bassissima tensione,
mentre
tutte le componenti funzionanti a tensione di rete
nonchè i sistemi di protezione contro le sovratensioni
sono da
ritenersi appartenenti all'impianto elettrico. Per
gli impianti telefonici interni collegati alla rete
pubblica, continua ad
applicarsi il decreto 4 ottobre 1982 del Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1983, con riferimento
all'autorizzazione, all'installazione e agli ampliamenti
degli
impianti stessi.
5. Per impianto del gas a valle del punto di consegna
si intende l'insieme delle tubazioni e dei loro accessori
dal
medesimo punto di consegna all'apparecchio utilizzatore,
l'installazione ed i collegamenti del medesimo, le
predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione
del locale dove deve essere installato l'apparecchio,
le
predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico
all'esterno dei prodotti della combustione.
6. Per impianti di protezione antincendio si intendono
gli idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico
e
manuale nonchè gli impianti di rilevamento
di gas, fumo e incendio.
2. Requisiti tecnico-professionali
1. Con la dizione "alle dirette dipendenze di
un'impresa del settore" di cui all'art. 3, comma
1, lettere b) e c), della
legge deve intendersi non solo il rapporto di lavoro
subordinato ma altresì ogni altra forma di
collaborazione tecnica
continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da
parte del titolare, dei soci o dei familiari.
3. Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
(abrogato dall'art. 7, d.P.R.
n. 392 del 1994)
4. Progettazione degli impianti
1. Fatta salva l'applicazione di norme che impongono
una progettazione degli impianti, la redazione del
progetto di
cui all'art. 6 della legge è obbligatoria per
l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento
dei seguenti impianti:
a) per gli impianti elettrici di cui all'art. 1,
comma 1, lettera a), della legge, per tutte le utenze
condominiali di uso comune aventi potenza impegnata
superiore a 6 kW e per utenze domestiche di
singole unità abitative di superficie superiore
a 400 mq; per gli impianti effettuati con lampade
fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti
elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto
e in
ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore
di 1200 VA rese dagli alimentatori;
b) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, della
legge relativi agli immobili adibiti ad attività
produttive, al commercio, al terziario e ad altri
usi, quando le utenze sono alimentate a tensione
superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione,
o quando le utenze sono alimentate in bassa
tensione qualora la superficie superi i 200 mq;
c) il progetto è comunque obbligatorio per
gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore
o
uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare
provvista, anche solo parzialmente, di ambienti
soggetti a normativa specifica del Comitato elettrotecnico
italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad
uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione
o maggior rischio di incendio;
d) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera
b), della legge, per gli impianti elettronici in
genere, quando coesistono con impianti elettrici con
obbligo di progettazione nonchè per gli
impianti di protezione da scariche atmosferiche in
edifici di volume superiore a 200 mc dotati di
impianti elettrici soggetti a normativa specifica
CEI o in edifici con volume superiore a 200 mc e con
un'altezza superiore a 5 metri;
e) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera
c), della legge, per le canne fumarie collettive
ramificate, nonchè per gli impianti di climatizzazione
per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità
frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
f) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera
e), della legge, per il trasporto e l'utilizzazione
di gas combustibili con portata termica superiore
a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e
simili, nel caso di stoccaggi;
g) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera
g), della legge, qualora siano inseriti in
un'attività soggetta al rilascio del certificato
prevenzione incendi e comunque quando gli idranti
sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi
di rilevamento sono in numero pari o superiore
a 10.
2. I progetti debbono contenere gli schemi dell'impianto
e i disegni planimetrici, nonchè una relazione
tecnica sulla
consistenza e sulla tipologia dell'installazione,
della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto
stesso, con
particolare riguardo all'individuazione dei materiali
e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione
e di
sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo
la buona tecnica professionale i progetti elaborati
in conformità
alle indicazioni delle guide dell'Ente italiano di
unificazione (UNI) e del CEI.
3. Qualora l'impianto a base di progetto sia variato
in opera, il progetto presentato deve essere integrato
con la
necessaria documentazione tecnica attestante tali
varianti in corso d'opera, alle quali, oltre che al
progetto,
l'installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione
di conformità.
5. Installazione degli impianti
1. I materiali e componenti costruiti secondo le
norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza
dell'UNI e del
CEI, nonchè nel rispetto della legislazione
tecnica vigente in materia di sicurezza, si considerano
costruiti a regola
d'arte.
2. Si intendono altresì costruiti a regola
d'arte i materiali ed i componenti elettrici dotati
di certificati o attestati di
conformità alle norme armonizzate previste
dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, o dotati altresì
di marchi di cui
all'allegato IV del decreto del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 13 giugno 1989, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 171 del 24 luglio 1989.
3. Gli impianti realizzati in conformità alle
norme tecniche dell'UNI e del CEI, nonchè alla
legislazione tecnica
vigente si intendono costruiti a regola d'arte.
4. Nel caso in cui per i materiali e i componenti
gli impianti non siano state seguite le norme tecniche
per la
salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, l'installatore
dovrà indicare nella dichiarazione di conformità
la
norma di buona tecnica adottata.
5. In tale ipotesi si considerano a regola d'arte
i materiali, componenti ed impianti per il cui uso
o la cui realizzazione
siano state rispettate le normative emanate dagli
organismi di normalizzazione di cui all'allegato II
della direttiva n.
83/189/CEE, se dette norme garantiscono un livello
di sicurezza equivalente.
6. Per interruttori differenziali ad alta sensibilità
si intendono quelli aventi corrente differenziale
nominale non
superiore ad 1A. Gli impianti elettrici devono essere
dotati di interruttori differenziali con il livello
di sensibilità più
idoneo ai fini della sicurezza dell'ambiente da proteggere
e tale da consentire un regolare funzionamento degli
stessi.
Per sistemi di protezione equivalente ai fini del
comma 2 dell'art. 7 della legge, si intende ogni sistema
di protezione
previsto dalle norme CEI contro i contatti indiretti.
7. Con riferimento alle attività produttive,
si applica l'elenco delle norme generali di sicurezza
riportate nell'art. 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta
Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989.
8. Per l'adeguamento degli impianti già realizzati
alla data di entrata in vigore della legge è
consentita una
suddivisione dei lavori in fasi operative purché
l'adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio
previsto
dalla legge, vengano rispettati i principi di progettazione
obbligatoria con riferimento alla globalità
dei lavori e venga
rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformità
che ne attesti l'autonoma funzionalità e la
sicurezza. Si
considerano comunque adeguati gli impianti elettrici
preesistenti che presentino i seguenti requisiti:
sezionamento e
protezione contro le sovracorrenti, posti all'origine
dell'impianto, protezione contro i contatti diretti,
protezione
contro i contatti indiretti o protezione con interruttore
differenziale avente corrente differenziale nominale
non
superiore a 30 mA.
6. Attività di normazione tecnica (omissis)
7. Dichiarazione di conformità
1. La dichiarazione di conformità viene resa
sulla base di modelli predisposti con decreto del
Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentiti l'UNI e
il CEI.
2. La dichiarazione di conformità è
rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli uffici
tecnici interni delle ditte non
installatrici, intendendosi per uffici tecnici interni
le strutture aziendali preposte all'impiantistica.
3. (abrogato dall'articolo 7, d.P.R. 18 aprile 1994,
n. 392)
8. Manutenzione degli impianti
1. Per la manutenzione degli impianti di ascensori
e montacarichi in servizio privato continuano ad applicarsi
le
disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 ottobre
1942, n. 1415
2. Per interventi di ordinaria manutenzione degli
impianti si intendono tutti quelli finalizzati a contenere
il degrado
normale d'uso nonchè a far fronte ad eventi
accidentali che comportino la necessità di
primi interventi, che comunque
non modifichino la struttura essenziale dell'impianto
o la loro destinazione d'uso.
9. Verifiche
1. Per l'esercizio della facoltà prevista
dall'art. 14 della legge, gli enti interessati operano
la scelta del libero
professionista nell'ambito di appositi elenchi conservati
presso le camere di commercio e comprendenti più
sezioni
secondo le rispettive competenze. Gli elenchi sono
formati annualmente sulla base di documentata domanda
di
iscrizione e approvati dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentiti gli ordini e i collegi
professionali,
sono adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni
a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni
predisposti dalle
camere di commercio.
3. I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare
a quanto previsto dalla legge devono conservare tutta
la
documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla
all'avente causa in caso di trasferimento dell'immobile
a
qualsiasi titolo, nonchè devono darne copia
alla persona che utilizza i locali.
4. All'atto della costruzione o ristrutturazione
dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo
1, commi 1 e 2,
della legge, il committente o il proprietario affiggono
ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli
estremi della
concessione edilizia ed informazioni relative alla
parte edile, deve riportare il nome dell'installatore
dell'impianto o
degli impianti e, qualora sia previsto il progetto,
il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.
10. Sanzioni
1. Le sanzioni amministrative, di cui all'art. 16,
comma 1, della legge, vengono determinate nella misura
variabile tra
il minimo e il massimo, con riferimento alla entità
e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità
ed alle altre
circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni
cinque anni con regolamento del Ministro dell'industria,
del
commercio e dell'artigianato, sulla base dell'evoluzione
tecnologica in materia di prevenzione e sicurezza
e della
svalutazione monetaria.
3. Le violazioni della legge accertate, mediante
verifica o in qualunque altro modo, a carico delle
imprese installatrici
sono comunicate alla commissione di cui all'art. 4
della legge, competente per territorio, che provvede
all'iscrizione
nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel
registro delle ditte in cui l'impresa inadempiente
risulta iscritta,
mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata per più di tre
volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti
da parte delle imprese
abilitate comporta altresì, in casi di particolare
gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione
delle medesime
imprese dal registro delle ditte o dall'albo provinciale
delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti
accertatori e su
giudizio delle commissioni che sovraintendono alla
tenuta dei registri e degli albi.
5. Dopo la terza violazione delle norme riguardanti
la progettazione e i collaudi, i soggetti accertatori
propongono agli
ordini professionali provvedimenti disciplinari a
carico dei professionisti iscritti nei rispettivi
albi.
6. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente
articolo provvedono gli uffici provinciali dell'industria,
del
commercio e dell'artigianato.
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