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| CIRCOLARE
03 Novembre 2006, n.1733 |
Gazzetta Ufficiale N. 261 del 9 Novembre
2006
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
CIRCOLARE 3 novembre 2006, n.1733
Articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 448, recante:«Misure urgenti
per il contrasto del lavoro nero e per la promozione
della sicurezza nei luoghi di lavoro».
Ai provveditorati regionali e
interregionali alle OOPP
e, p.c.
Al Capo di Gabinetto
Al presidente generale del Consiglio
superiore dei LLPP
Ai direttori di Dipartimento
Ai direttori generali
Al direttore generale per l'attivita'
ispettiva - Ministero del lavoro e
previdenza sociale
Al presidente dell'Autorita' per la
vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture
All'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture
Alle stazioni appaltanti
L'art. 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito,
con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 448,
recante «Misure
urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la
promozione della
sicurezza nei luoghi di lavoro» al primo comma
dispone che: «Al fine
di garantire la tutela della salute e la sicurezza
dei lavoratori nel
settore dell'edilizia, nonche' al fine di contrastare
il fenomeno del
lavoro sommerso ed irregolare ... il personale ispettivo
del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ...
puo' adottare il
provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito
dei cantieri
edili qualora riscontri l'impiego di personale non
risultante dalle
scritture o da altra documentazione obbligatoria ...
ovvero in caso
di reiterate violazioni della disciplina in materia
di superamento
dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale
... I
competenti uffici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale
informano tempestivamente i competenti uffici del
Ministero delle
infrastrutture dell'adozione del provvedimento di
sospensione al fine
dell'emanazione da parte di questi ultimi del provvedimento
interdittivo alla contrattazione con le pubbliche
amministrazioni ed
alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari
alla citata
sospensione nonche' per un eventuale ulteriore periodo
di tempo non
inferiore al doppio della durata della sospensione
e comunque non
superiore a due anni».
La normativa, al fine di assicurare una piu' efficace
azione di
prevenzione oltre che di repressione del lavoro sommerso,
nonche' di
riduzione del fenomeno infortunistico dei luoghi di
lavoro,
introduce, tra l'altro, la sanzione dell'interdizione
a contrarre con
le pubbliche amministrazioni, da infliggere da parte
dei «competenti
uffici» del Ministero delle infrastrutture al
verificarsi di
determinate fattispecie.
Tenuto anche conto dei numerosi provvedimenti di sospensione
gia'
pervenuti al Ministero delle infrastrutture da parte
delle Direzioni
provinciali del lavoro, alcuni corredati della successiva
revoca,
diviene urgente, al fine di un'applicazione uniforme
del diritto
obiettivo nell'ambito delle varie articolazioni del
Ministero delle
infrastrutture:
1) individuare gli uffici competenti a ricevere comunicazione
delle sospensioni di cantiere al fine della istruttoria;
2) fornire indicazioni di massima sulle modalita'
operative.
Con riferimento al punto primo, in base alla vigente
organizzazione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n.
184 del 2 luglio 2004, al decreto ministeriale 19
aprile 2005, al
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, e al decreto
del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2006, di individuazione,
tra
l'altro, dei compiti e delle funzioni del Ministero
delle
infrastrutture, nonche' di articolazione dello stesso
nelle strutture
decentrate, «i competenti uffici» del
Ministero delle infrastrutture
presso cui deve incardinarsi la nuova attribuzione
sono, con le
ripartizioni di funzioni che si specificheranno, la
Direzione
generale per la regolazione e i provveditorati regionali
e
interregionali alle opere pubbliche.
Tenuto conto, infatti, che la competenza in tema di
monitoraggio,
controllo e vigilanza in materia infrastrutturale
e' assegnata, a
livello centrale, al Dipartimento II - Infrastrutture
statali,
edilizia e regolazione, e, con riferimento all'indirizzo
e
regolazione delle procedure di appalto, alla Direzione
generale per
la regolazione, nonche', a livello decentrato, ai
provveditorati
regionali e interregionali alle opere pubbliche, ne
consegue una
allocazione funzionale della competenza all'emanazione
del
provvedimento finale in capo alla sede centrale, mentre
la fase
istruttoria puo' essere svolta presso i provveditorati
regionali e
interregionali alle opere pubbliche.
A livello operativo, ciascun provveditorato regionale
e
interregionale alle opere pubbliche competente per
territorio, dopo
aver ricevuto il provvedimento di sospensione del
cantiere emesso
dall'ispettore del lavoro, deve attivare, nel rispetto
delle garanzie
e delle prerogative previste dalla normativa vigente
(comunicazione
dell'avvio del procedimento, eventuale partecipazione
del
destinatario, ecc.), un procedimento amministrativo
volto alla
predisposizione di una relazione illustrativa sintetica
recante gli
elementi essenziali per l'emanazione del provvedimento
interdittivo,
che deve essere trasmessa corredata di tutta la documentazione
utile,
alla Direzione generale per la regolazione al fine
della adozione
dell'atto stesso.
Per quanto concerne le modalita' operative per l'emanazione
del
provvedimento interdittivo, si forniscono le seguenti
indicazioni.
Il procedimento avviato da parte della struttura decentrata
deve
essere normalmente concluso entro 45 giorni dalla
data di ricezione
del provvedimento di sospensione; la Direzione generale
per la
regolazione emana tempestivamente il provvedimento
finale una volta
acquisita la documentazione, ivi compresa la relazione
illustrativa
sintetica di cui sopra, trasmessa dal competente provveditorato
regionale e interregionale alle opere pubbliche.
In sede di prima applicazione, il termine acceleratorio
suindicato
decorre dalla data di pubblicazione della presente
circolare.
In ordine alla durata del provvedimento interdittivo,
la fonte
primaria prescrive due possibilita': a) che la stessa
sia pari alla
durata della sospensione; b) che possa essere anche
disposta per un
ulteriore periodo, pari al doppio della sospensione;
in entrambe le
ipotesi, la stessa non puo' essere superiore a due
anni.
Si evince l'importanza della durata della sospensione,
che viene
presa a riferimento per irrogare la sanzione interdittiva:
il
provvedimento interdittivo di pari durata della sospensione
costituisce, infatti, stando alla lettera della norma,
un
provvedimento vincolato, essendo esclusa, in questo
caso, ogni
valutazione discrezionale in ordine all'elemento temporale.
La possibilita' di prevedere un periodo interdittivo
ulteriore
(pari al doppio della sospensione) potra' allora ricorrere
nei casi
di recidiva e, comunque, in tutti i casi «piu'
gravi», intendendosi
con questa locuzione ogni ipotesi in cui i lavoratori
irregolari
siano pari o superiori al 50% degli addetti al cantiere,
ovvero le
ipotesi di violazione delle norme di sicurezza di
non lieve entita':
l'applicazione di una misura interdittiva per tale
periodo ulteriore
deve sempre essere adeguatamente motivata.
Qualora nel provvedimento di sospensione adottato
dagli organi
ispettivi del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale non sia
indicato alcun termine finale, la durata del provvedimento
interdittivo non puo' che essere pari al periodo intercorrente
tra la
data della sospensione stessa e quella della intervenuta
revoca,
prevista al comma 2 dell'art. 36-bis, decreto-legge
n. 223/2006
(ipotesi di regolarizzazione del/i lavoratore/i).
Qualora non sia
intervenuta alcuna revoca, la durata dell'interdizione
non puo' che
essere pari, comunque, alla durata della sospensione,
e, in ogni
caso, non potra' mai essere superiore a due anni:
da cio' consegue
che il provvedimento interdittivo avra' quale dies
a quo la data di
notifica all'impresa il cui cantiere e' sospeso e
quale dies ad quem
il termine massimo (due anni) ipoteticamente irrogabile
quale durata
del provvedimento interdittivo, salvi eventuali successivi
provvedimenti da emanarsi a seguito della acquisizione
di nuovi
ulteriori elementi.
La Direzione generale per la regolazione dei lavori
pubblici
nell'ambito del Dipartimento II - Infrastrutture statali,
edilizia e
regolazione dei contratti pubblici nell'emanazione
del provvedimento
interdittivo, a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa
svolta dal competente provveditorato, avra' cura di
garantire una
applicazione uniforme della disciplina in esame sul
territorio
nazionale.
Il provvedimento interdittivo alla contrattazione
con le pubbliche
amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche
per le
imprese destinatarie del provvedimento di sospensione
del cantiere da
parte dei competenti uffici del Ministero del lavoro
e della
previdenza sociale, adottato dal direttore generale
della Direzione
generale per la regolazione, e' atto definitivo di
natura
costitutiva; lo stesso produce i suoi effetti a decorrere
dalla data
di notifica all'interessato e deve essere tempestivamente
comunicato
all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e
forniture nell'ambito dell'Autorita' di vigilanza
sui contratti
pubblici di lavori servizi e forniture, e al provveditorato
competente.
La natura di atto definitivo del provvedimento interdittivo
lo
rende impugnabile con gli ordinari strumenti di gravame:
ricorso al
giudice amministrativo ovvero in alternativa al Presidente
della
Repubblica, nei termini di legge e di cio' deve essere
data notizia
in calce al provvedimento medesimo.
L'eventuale accoglimento della istanza cautelare di
sospensione del
provvedimento di sospensione del cantiere puo' essere
valutata quale
causa ostativa all'adozione del provvedimento interdittivo:
pertanto,
le direzioni provinciali del lavoro informeranno tempestivamente
i
provveditorati regionali e interregionali alle opere
pubbliche delle
eventuali impugnazioni, anche non in sede giurisdizionale,
dei
provvedimenti di sospensione e dei loro esiti.
Si precisa che il provvedimento interdittivo deve
essere emanato
anche in caso di successiva revoca della sospensione
e che resta
comunque inalterata la possibilita', da parte della
Direzione
generale per la regolazione, di revocare il provvedimento
interdittivo, in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990.
Per l'attuazione della presente circolare, i provveditorati
regionali e interregionali alle opere pubbliche predispongono
le
attivita' necessarie con le direzioni provinciali
del lavoro
incardinate nell'ambito territoriale di propria competenza
e ne danno
comunicazione alla Direzione generale per la regolazione
dei lavori
pubblici.
Al fine della corretta partecipazione alle gare da
parte delle
imprese, nelle more dell'emanazione del regolamento
di cui all'art. 5
del decreto legislativo n. 163/2006 che potrebbe disporre
anche sul
punto, si invitano le stazioni appaltanti a chiedere
una
autocertificazione concernente l'essere stati o meno
destinatari di
provvedimenti interdettivi nell'ultimo biennio: tale
richiesta trova
il proprio fondamento normativo nel disposto della
lettera e)
dell'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006.
In sede di verifica
dei requisiti, ciascuna stazione appaltante puo' accertare
la
veridicita' della predetta autocertificazione tramite
consultazione
del sito informatico dell'Osservatorio dei contratti
pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture nell'ambito
dell'Autorita' di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi
e forniture.
Al fine della migliore conoscibilita' da parte delle
stazioni
appaltanti della presente circolare, la stessa viene
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, oltre
che sui siti
informatici del Ministero delle infrastrutture (sito
istituzionale e
sito per la pubblicazione informatica dei bandi di
gara).
Si allegano un modello che sara' utilizzato per l'adozione
del
provvedimento interdittivo, nonche' un elenco recante
gli elementi
essenziali della documentazione che deve essere trasmessa
da parte
dei provveditorati regionali e interregionali alle
opere pubbliche
alla Direzione generale della regolazione (all. 1
e 2).
Roma, 3 novembre 2006.
Il direttore generale
per la regolazione dei lavori pubblici
Crocco
Allegato 1
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
Dipartimento per le infrastrutture statali
l'edilizia e la regolazione dei lavori pubblici
DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAZIONE
Schema di provvedimento interdittivo a contrarre con
le pubbliche
amministrazioni e a partecipare a gare pubbliche
Visto il provvedimento di sospensione dei lavori in
data ....
nell'ambito del cantiere sito in .... via .... a carico
della ditta
.... pervenuto in data ..............
(Vista la revoca del provvedimento di sospensione
pervenuta in
data .... da parte dell'ispettorato provinciale del
lavoro)
eventuale;
Vista la nota n. .......... del .........................
di
comunicazione alla suddetta ditta dell'avvio del procedimento
volto
all'emanazione del provvedimento interdittivo a contrarre
con le
pubbliche amministrazioni e a partecipare alle gare
e di contestuale
invito a presentare entro cinque giorni eventuali
osservazioni;
Visto il decorso del termine assegnato all'interessato
senza che
nulla sia pervenuto.
Ovvero
Vista la nota in data .... recante osservazioni in
ordine ai
fatti posti a fondamento della emananda misura interdittiva;
Per quanto precede, a norma dell'art. 36-bis del decreto-legge
223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 248/2006,
Si adotta
col presente atto, con decorrenza ed efficacia immediata,
dalla data
di notifica dello stesso provvedimento interdittivo
a contrarre con
le pubbliche amministrazioni e a partecipare a gare
pubbliche:
nei confronti della ditta ....;
per un periodo di .... giorni /mese/ anno.
Il presente provvedimento interdittivo viene comunicato
all'interessato, all'Osservatorio dell'autorita' di
vigilanza per i
contratti pubblici, al provveditorato competente.
Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso
al Tribunale
amministrativo regionale (legge 1034/1971, come modificata
dalla
legge 205/2000) entro sessanta giorni dalla notifica
oppure ricorso
straordinario al Capo dello Stato (art. 8, decreto
del Presidente
della Repubblica 1199/1971) entro centoventi giorni
dalla notifica.
Allegato 2
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
Provveditorato interregionale alle OOPP
Elementi essenziali per la emanazione del provvedimento
interdittivo
a contrarre con le pubbliche amministrazioni e a partecipare
a
gare pubbliche
Nome impresa ed elementi identificativi (PI e sede
legale).
Provvedimento di sospensione dei lavori.
Provvedimento di revoca della sospensione (eventuale).
Durata del provvedimento di sospensione (se non e'
possibile
indicarla, precisare i motivi).
Provvedimento di comunicazione di avvio del procedimento
alla
ditta da parte del Provveditorato interregionale alle
OOPP.
Eventuali atti intermedi.
Relazione istruttoria sintetica del Provveditorato.
NB. Tutti gli atti e documenti sopra richiamati ed
ogni altro atto
citato nella relazione istruttoria di sintesi dovranno
pervenire in
originale.
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