| Decreto
Ministeriale 19/02/2007 |
La Legge Finanziaria del 2007 introduce agevolazioni
fiscali per interventi finalizzati al miglioramento
dellefficienza energetica di edifici nuovi e
ristrutturati. In particolare si prevede la detrazione
dallimposta lorda del 55% delle spese sostenute
entro il 31 dicembre 2007, purchè documentate,
che riguardino provvedimenti di risparmio energetico.
Il 19/02/2007 è stato emanato un Decreto dal
Ministero dellEconomia e delle Finanze di concerto
con il Ministero dello Sviluppo Economico, con il
quale si definisce a quali soggetti spetti tale detrazione,
quali azioni siano comprese tra quelli di risparmio
energetico e le modalità di accesso ai
contributi.
Gli interventi per i quali è prevista la detrazione,
divisi per edifici esistenti e nuovi, sono:
EDIFICI ESISTENTI:
a) Comma 344 Finanziaria 2007: interventi di riqualificazione
che conseguono un indice di prestazione energetica
inferiore di almeno il 20% rispetto ai limiti introdotti
dal D.Leg. 311/06 (vedi tabelle 1.1 e 2.1 dellAllegato
C). La quota massima di detrazione è pari a
100.000 euro.
b) Comma 345 Finanziaria 2007: interventi riguardanti
strutture opache verticali e orizzontali, finestre
comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato,
tali da rispettare i limiti di trasmittanza introdotti
dal D.Leg. 311/06 dal 1 gennaio 2008 (vedi tabelle
2.1 e 4a dellAllegato C). La quota massima di
detrazione è pari a 60.000 euro.
c) Comma 346 Finanziaria 2007: interventi riguardanti
linstallazione di pannelli solari per la produzione
di acqua calda per usi domestici o industriali e per
la copertura del fabbisogno termico in piscine, strutture
sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici
e università. La quota massima di detrazione
è pari a 60.000 euro.
d) Comma 347 Finanziaria 2007: interventi riguardanti
la sostituzione di generatori di calore esistenti
con caldaie a condensazione e contestuale messa a
punto del sistema di distribuzione. Negli interventi
sono compresi anche ladeguamento degli impianti
di trattamento dellacqua, dei dispositivi di
controllo e regolazione, nonché dei terminali
di emissione. La quota massima di detrazione è
pari a 30.000 euro.
EDIFICI NUOVI:
e) Comma 351 Finanziaria 2007: interventi di realizzazione
di nuovi edifici di volumetria superiore a 10.000
mc, con data di inizio lavori anteriore al 31 dicembre
2007 e termine entro i tre anni successivi, per i
quali lindice di prestazione energetica sia
inferiore di almeno il 50% rispetto ai limiti introdotti
dal D.Leg. 311/06 (vedi tabelle 1.1 e 2.1 dellAllegato
C) La quota di cui si può godere della detrazione
è relativa ai soli extra costi sostenuti per
conseguire il predetto valore limite ed include anche
le maggiori spese di progettazione. Per sostenere
le spese relative a questa detrazione fiscale è
stato costituito un Fondo di 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni del triennio 2007-2009.
I soggetti a cui spetta la detrazione dallimposta
sul reddito sono:
Le persone fisiche, gli Enti e i soggetti di cui allart.
5 del Testo unico delle imposte sui redditi.
I soggetti titolari di reddito dimpresa.
Al fine di ottenere la riduzione dellimposta
lorda è necessario acquisire lasseverazione
di un tecnico abilitato, definito come soggetto abilitato
alla progettazione iscritto agli Ordini Professionali
degli Ingegneri o degli Architetti o ai Collegi Professionali
dei Geometri o dei Periti industriali. Tale asseverazione
deve attestare la rispondenza dellintervento
a determinati requisiti, di seguito riassunti in funzione
alla tipologie di intervento precedentemente elencate:
a) interventi di riqualificazione che conseguono un
indice di prestazione energetica inferiore di almeno
il 20% rispetto ai limiti introdotti dal D.Leg. 311/06:
lasseverazione specifica solamente che tale
limite è rispettato e ne riporta il valore
in kWh/(mq*anno).
b) interventi riguardanti strutture opache, finestre
comprensive di infissi: lasseverazione specifica
il valore di trasmittanza originaria del componente
su cui si interviene e sottolinea che a valle dellintervento
viene assunto un valore di trasmittanza inferiore
al limite citato. Nel caso di sostituzione di serramenti
lasseverazione può essere sostituita
da una certificazione del produttore rilasciata nel
rispetto della Normativa Europea. Si sottolinea una
contraddizione tra la Legge Finanziaria 2007 e il
D.M. 19/02/2007: mentre la prima al comma 345 parla
anche di strutture opache orizzontali (coperture
e pavimenti), il Decreto allart. 3, comma
3 cita solamente strutture verticali e finestre ed
inoltre allallegato D riporta valori limite
di trasmittanza riferiti solamente a strutture verticali
e finestre. Tale incongruenza è spiegata con
il fatto che la tabella 3 della Legge Finanziaria
2007 riporta erroneamente uninversione di valori
relativi alle trasmittanze delle coperture
e dei pavimenti; in attesa che venga corretto
tale errore, quindi, sono sospesi gli incentivi relativi
alle strutture orizzontali.
c) installazione di pannelli solari: lasseverazione
specifica che i pannelli solari e i bollitori sono
garantiti per almeno 5 anni, che gli accessori e i
componenti elettrici ed elettronici sono garantiti
per almeno 2 anni, che i pannelli solari presentano
una certificazione di qualità conforme alle
norme UNI 12975 rilasciata da un laboratorio accreditato,
che linstallazione è stata eseguita in
conformità ai manuali di installazione.
d) interventi riguardanti la sostituzione di generatori
di calore esistenti con caldaie a condensazione (rientra
in questo tipo di interventi anche la trasformazione
di impianti autonomi in centralizzati): lasseverazione
specifica che il rendimento termico utile al 100%
del carico è superiore ad un limite definito,
e che sono installate valvole termostatiche od altri
elementi di regolazione agenti sulla portata su tutti
i corpi scaldanti, ad esclusione di quelli progettati
con temperatura media dellacqua inferiore a
45°C. Per impianti di potenza superiore a 100
kW, inoltre, lasseverazione deve specificare
che è stato adottato un bruciatore di tipo
modulante, che la regolazione climatica agisce direttamente
sul bruciatore, che è stata installata una
pompa a giri variabile tramite inverter. Nel caso
di impianti di potenza inferiore a 100 kW lasseverazione
può essere sostituita da una certificazione
dei produttori della caldaia e delle valvole termostatiche
che attesti il rispetto dei citati requisiti.
I soggetti che intendono avvalersi della detrazione
fiscale devono inoltre trasmettere allENEA,
entro 60 giorni dalla fine dei lavori e comunque non
oltre il 29 febbraio 2008:
copia dellattestato di certificazione o di qualificazione
energetica prodotto da un tecnico abilitato che può
essere il medesimo che rilascia la precedente asseverazione.
Lattestato deve essere realizzato secondo il
modello riportato nellallegato A del Decreto.
Il calcolo può avvenire o secondo il D.Leg.
192/05 oppure, solamente per alcune tipologie di interventi,
secondo la metodologia semplificata riportata nellallegato
B del Decreto.
la scheda informativa realizzata secondo il modello
riportato nellallegato E del Decreto.
La trasmissione allENEA dei documenti può
avvenire o attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo
ricevuta informatica, oppure attraverso raccomandata
con ricevuta semplice.
Le persone fisiche devono effettuare il pagamento
delle spese per gli interventi mediante bonifico bancario
o postale.
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