| Decreto Ministeriale
19/02/2007 |
La Legge Finanziaria del 2007 introduce agevolazioni fiscali
per interventi finalizzati al miglioramento dellefficienza
energetica di edifici nuovi e ristrutturati. In particolare
si prevede la detrazione dallimposta lorda del 55% delle
spese sostenute entro il 31 dicembre 2007, purchè documentate,
che riguardino provvedimenti di risparmio energetico.
Il 19/02/2007 è stato emanato un Decreto dal Ministero
dellEconomia e delle Finanze di concerto con il Ministero
dello Sviluppo Economico, con il quale si definisce a quali
soggetti spetti tale detrazione, quali azioni siano comprese
tra quelli di risparmio energetico e le modalità
di accesso ai contributi.
Gli interventi per i quali è prevista la detrazione,
divisi per edifici esistenti e nuovi, sono:
EDIFICI ESISTENTI:
a) Comma 344 Finanziaria 2007: interventi di riqualificazione
che conseguono un indice di prestazione energetica inferiore
di almeno il 20% rispetto ai limiti introdotti dal D.Leg. 311/06
(vedi tabelle 1.1 e 2.1 dellAllegato C). La quota massima
di detrazione è pari a 100.000 euro.
b) Comma 345 Finanziaria 2007: interventi riguardanti strutture
opache verticali e orizzontali, finestre comprensive di infissi,
delimitanti il volume riscaldato, tali da rispettare i limiti
di trasmittanza introdotti dal D.Leg. 311/06 dal 1 gennaio 2008
(vedi tabelle 2.1 e 4a dellAllegato C). La quota massima
di detrazione è pari a 60.000 euro.
c) Comma 346 Finanziaria 2007: interventi riguardanti linstallazione
di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi
domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno termico
in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti
scolastici e università. La quota massima di detrazione
è pari a 60.000 euro.
d) Comma 347 Finanziaria 2007: interventi riguardanti la sostituzione
di generatori di calore esistenti con caldaie a condensazione
e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Negli
interventi sono compresi anche ladeguamento degli impianti
di trattamento dellacqua, dei dispositivi di controllo
e regolazione, nonché dei terminali di emissione. La
quota massima di detrazione è pari a 30.000 euro.
EDIFICI NUOVI:
e) Comma 351 Finanziaria 2007: interventi di realizzazione di
nuovi edifici di volumetria superiore a 10.000 mc, con data
di inizio lavori anteriore al 31 dicembre 2007 e termine entro
i tre anni successivi, per i quali lindice di prestazione
energetica sia inferiore di almeno il 50% rispetto ai limiti
introdotti dal D.Leg. 311/06 (vedi tabelle 1.1 e 2.1 dellAllegato
C) La quota di cui si può godere della detrazione è
relativa ai soli extra costi sostenuti per conseguire il predetto
valore limite ed include anche le maggiori spese di progettazione.
Per sostenere le spese relative a questa detrazione fiscale
è stato costituito un Fondo di 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni del triennio 2007-2009.
I soggetti a cui spetta la detrazione dallimposta sul
reddito sono:
Le persone fisiche, gli Enti e i soggetti di cui allart.
5 del Testo unico delle imposte sui redditi.
I soggetti titolari di reddito dimpresa.
Al fine di ottenere la riduzione dellimposta lorda è
necessario acquisire lasseverazione di un tecnico abilitato,
definito come soggetto abilitato alla progettazione iscritto
agli Ordini Professionali degli Ingegneri o degli Architetti
o ai Collegi Professionali dei Geometri o dei Periti industriali.
Tale asseverazione deve attestare la rispondenza dellintervento
a determinati requisiti, di seguito riassunti in funzione alla
tipologie di intervento precedentemente elencate:
a) interventi di riqualificazione che conseguono un indice di
prestazione energetica inferiore di almeno il 20% rispetto ai
limiti introdotti dal D.Leg. 311/06: lasseverazione specifica
solamente che tale limite è rispettato e ne riporta il
valore in kWh/(mq*anno).
b) interventi riguardanti strutture opache, finestre comprensive
di infissi: lasseverazione specifica il valore di trasmittanza
originaria del componente su cui si interviene e sottolinea
che a valle dellintervento viene assunto un valore di
trasmittanza inferiore al limite citato. Nel caso di sostituzione
di serramenti lasseverazione può essere sostituita
da una certificazione del produttore rilasciata nel rispetto
della Normativa Europea. Si sottolinea una contraddizione tra
la Legge Finanziaria 2007 e il D.M. 19/02/2007: mentre la prima
al comma 345 parla anche di strutture opache orizzontali
(coperture e pavimenti), il Decreto allart. 3, comma
3 cita solamente strutture verticali e finestre ed inoltre allallegato
D riporta valori limite di trasmittanza riferiti solamente a
strutture verticali e finestre. Tale incongruenza è spiegata
con il fatto che la tabella 3 della Legge Finanziaria 2007 riporta
erroneamente uninversione di valori relativi alle trasmittanze
delle coperture e dei pavimenti; in
attesa che venga corretto tale errore, quindi, sono sospesi
gli incentivi relativi alle strutture orizzontali.
c) installazione di pannelli solari: lasseverazione specifica
che i pannelli solari e i bollitori sono garantiti per almeno
5 anni, che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici
sono garantiti per almeno 2 anni, che i pannelli solari presentano
una certificazione di qualità conforme alle norme UNI
12975 rilasciata da un laboratorio accreditato, che linstallazione
è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione.
d) interventi riguardanti la sostituzione di generatori di calore
esistenti con caldaie a condensazione (rientra in questo tipo
di interventi anche la trasformazione di impianti autonomi in
centralizzati): lasseverazione specifica che il rendimento
termico utile al 100% del carico è superiore ad un limite
definito, e che sono installate valvole termostatiche od altri
elementi di regolazione agenti sulla portata su tutti i corpi
scaldanti, ad esclusione di quelli progettati con temperatura
media dellacqua inferiore a 45°C. Per impianti di
potenza superiore a 100 kW, inoltre, lasseverazione deve
specificare che è stato adottato un bruciatore di tipo
modulante, che la regolazione climatica agisce direttamente
sul bruciatore, che è stata installata una pompa a giri
variabile tramite inverter. Nel caso di impianti di potenza
inferiore a 100 kW lasseverazione può essere sostituita
da una certificazione dei produttori della caldaia e delle valvole
termostatiche che attesti il rispetto dei citati requisiti.
I soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale
devono inoltre trasmettere allENEA, entro 60 giorni dalla
fine dei lavori e comunque non oltre il 29 febbraio 2008:
copia dellattestato di certificazione o di qualificazione
energetica prodotto da un tecnico abilitato che può essere
il medesimo che rilascia la precedente asseverazione. Lattestato
deve essere realizzato secondo il modello riportato nellallegato
A del Decreto. Il calcolo può avvenire o secondo il D.Leg.
192/05 oppure, solamente per alcune tipologie di interventi,
secondo la metodologia semplificata riportata nellallegato
B del Decreto.
la scheda informativa realizzata secondo il modello riportato
nellallegato E del Decreto.
La trasmissione allENEA dei documenti può avvenire
o attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica,
oppure attraverso raccomandata con ricevuta semplice.
Le persone fisiche devono effettuare il pagamento delle spese
per gli interventi mediante bonifico bancario o postale.
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