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Decreto Ministeriale 19/02/2007

La Legge Finanziaria del 2007 introduce agevolazioni fiscali per interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica di edifici nuovi e ristrutturati. In particolare si prevede la detrazione dall’imposta lorda del 55% delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2007, purchè documentate, che riguardino provvedimenti di risparmio energetico.


Il 19/02/2007 è stato emanato un Decreto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale si definisce a quali soggetti spetti tale detrazione, quali azioni siano comprese tra quelli di “risparmio energetico” e le modalità di accesso ai contributi.

Gli interventi per i quali è prevista la detrazione, divisi per edifici esistenti e nuovi, sono:
EDIFICI ESISTENTI:
a) Comma 344 Finanziaria 2007: interventi di riqualificazione che conseguono un indice di prestazione energetica inferiore di almeno il 20% rispetto ai limiti introdotti dal D.Leg. 311/06 (vedi tabelle 1.1 e 2.1 dell’Allegato C). La quota massima di detrazione è pari a 100.000 euro.
b) Comma 345 Finanziaria 2007: interventi riguardanti strutture opache verticali e orizzontali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, tali da rispettare i limiti di trasmittanza introdotti dal D.Leg. 311/06 dal 1 gennaio 2008 (vedi tabelle 2.1 e 4a dell’Allegato C). La quota massima di detrazione è pari a 60.000 euro.
c) Comma 346 Finanziaria 2007: interventi riguardanti l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno termico in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. La quota massima di detrazione è pari a 60.000 euro.
d) Comma 347 Finanziaria 2007: interventi riguardanti la sostituzione di generatori di calore esistenti con caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Negli interventi sono compresi anche l’adeguamento degli impianti di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione, nonché dei terminali di emissione. La quota massima di detrazione è pari a 30.000 euro.
EDIFICI NUOVI:


e) Comma 351 Finanziaria 2007: interventi di realizzazione di nuovi edifici di volumetria superiore a 10.000 mc, con data di inizio lavori anteriore al 31 dicembre 2007 e termine entro i tre anni successivi, per i quali l’indice di prestazione energetica sia inferiore di almeno il 50% rispetto ai limiti introdotti dal D.Leg. 311/06 (vedi tabelle 1.1 e 2.1 dell’Allegato C) La quota di cui si può godere della detrazione è relativa ai soli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite ed include anche le maggiori spese di progettazione. Per sostenere le spese relative a questa detrazione fiscale è stato costituito un Fondo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009.


I soggetti a cui spetta la detrazione dall’imposta sul reddito sono:


Le persone fisiche, gli Enti e i soggetti di cui all’art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi.
I soggetti titolari di reddito d’impresa.
Al fine di ottenere la riduzione dell’imposta lorda è necessario acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato, definito come soggetto abilitato alla progettazione iscritto agli Ordini Professionali degli Ingegneri o degli Architetti o ai Collegi Professionali dei Geometri o dei Periti industriali. Tale asseverazione deve attestare la rispondenza dell’intervento a determinati requisiti, di seguito riassunti in funzione alla tipologie di intervento precedentemente elencate:


a) interventi di riqualificazione che conseguono un indice di prestazione energetica inferiore di almeno il 20% rispetto ai limiti introdotti dal D.Leg. 311/06: l’asseverazione specifica solamente che tale limite è rispettato e ne riporta il valore in kWh/(mq*anno).
b) interventi riguardanti strutture opache, finestre comprensive di infissi: l’asseverazione specifica il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e sottolinea che a valle dell’intervento viene assunto un valore di trasmittanza inferiore al limite citato. Nel caso di sostituzione di serramenti l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione del produttore rilasciata nel rispetto della Normativa Europea. Si sottolinea una contraddizione tra la Legge Finanziaria 2007 e il D.M. 19/02/2007: mentre la prima al comma 345 parla anche di “strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)”, il Decreto all’art. 3, comma 3 cita solamente strutture verticali e finestre ed inoltre all’allegato D riporta valori limite di trasmittanza riferiti solamente a strutture verticali e finestre. Tale incongruenza è spiegata con il fatto che la tabella 3 della Legge Finanziaria 2007 riporta erroneamente un’inversione di valori relativi alle trasmittanze delle “coperture” e dei “pavimenti”; in attesa che venga corretto tale errore, quindi, sono sospesi gli incentivi relativi alle strutture orizzontali.
c) installazione di pannelli solari: l’asseverazione specifica che i pannelli solari e i bollitori sono garantiti per almeno 5 anni, che gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti per almeno 2 anni, che i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 rilasciata da un laboratorio accreditato, che l’installazione è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione.
d) interventi riguardanti la sostituzione di generatori di calore esistenti con caldaie a condensazione (rientra in questo tipo di interventi anche la trasformazione di impianti autonomi in centralizzati): l’asseverazione specifica che il rendimento termico utile al 100% del carico è superiore ad un limite definito, e che sono installate valvole termostatiche od altri elementi di regolazione agenti sulla portata su tutti i corpi scaldanti, ad esclusione di quelli progettati con temperatura media dell’acqua inferiore a 45°C. Per impianti di potenza superiore a 100 kW, inoltre, l’asseverazione deve specificare che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante, che la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore, che è stata installata una pompa a giri variabile tramite inverter. Nel caso di impianti di potenza inferiore a 100 kW l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori della caldaia e delle valvole termostatiche che attesti il rispetto dei citati requisiti.


I soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale devono inoltre trasmettere all’ENEA, entro 60 giorni dalla fine dei lavori e comunque non oltre il 29 febbraio 2008:


copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica prodotto da un tecnico abilitato che può essere il medesimo che rilascia la precedente asseverazione. L’attestato deve essere realizzato secondo il modello riportato nell’allegato A del Decreto. Il calcolo può avvenire o secondo il D.Leg. 192/05 oppure, solamente per alcune tipologie di interventi, secondo la metodologia semplificata riportata nell’allegato B del Decreto.
la scheda informativa realizzata secondo il modello riportato nell’allegato E del Decreto.
La trasmissione all’ENEA dei documenti può avvenire o attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica, oppure attraverso raccomandata con ricevuta semplice.
Le persone fisiche devono effettuare il pagamento delle spese per gli interventi mediante bonifico bancario o postale.

 


 

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