| Legislazione
relativa ai condomini |
Normativa
Il Codice Civile dedica ben 22 articoli al condominio
(cfr. Libro III della Proprietà, Titolo VII
Della Comunione, Capo II Del condominio negli edifici):
Art. 1117 - Parti comuni dell'edificio
Art. 1118 - Diritti dei partecipanti sulle cose comuni
Art. 1119 - Indivisibilità
Art. 1120 - Innovazioni
Art. 1121 - Innovazioni gravose o voluttuarie
Art. 1122 - Opere sulle parti dell'edificio di proprietà
comune
Art. 1123 - Ripartizione delle spese
Art. 1124 - Manutenzione e ricostruzione delle scale
Art. 1125 - Manutenzione e ricostruzione dei soffitti,
delle volte e dei solai
Art. 1126 - Lastrici solari di uso esclusivo
Art. 1127 - Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio
Art. 1128 - Perimento totale o parziale dell'edificio
Art. 1129 - Nomina e revoca dell'amministratore
Art. 1130 - Attribuzioni dell'amministratore
Art. 1131 - Rappresentanza
Art. 1132 - Dissenso dei condomini rispetto alle liti
Art. 1133 - Provvedimenti presi dall'amministratore
Art. 1134 - Spese fatte dal condomino
Art. 1135 - Attribuzioni dell'assemblea dei condomini
Art. 1136 - Costituzione dell'assemblea e validità
delle deliberazioni
Art. 1137 - Impugnazioni delle deliberazioni dell'assemblea
Art. 1138 - Regolamento di condominio
Art. 1139 - Rinvio alle norme sulla comunione
Inoltre, agli articoli 68 e 69 delle disposizioni
di attuazione del Codice Civile, disciplina le tabelle
millesimali.
LIBRO TERZO
DELLA PROPRIETA'
TITOLO VII
Della comunione
CAPO II
Del condominio negli edifici
Art.1117 - Parti comuni dell'edificio - Sono oggetto
di proprietà comune dei proprietari dei diversi
piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario
non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni,
i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale,
i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici,
i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio
necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e l'alloggio del portiere,
per la lavanderia, per il riscaldamento centrale,
per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque
genere che servono all'uso e al godimento comune,
come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti
e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli
impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica,
per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione
degli impianti ai locali di proprietà esclusiva
dei singoli condomini.
Art.1118 - Diritti dei partecipanti sulle cose comuni
- Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate
dall'articolo precedente è proporzionato al
valore del piano o porzione di piano che gli appartiene,
se il titolo non dispone altrimenti.
Il condomino non può, rinunziando al diritto
sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle
spese per la loro conservazione.
Art.1119 - Indivisibilità - Le parti comuni
dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno
che la divisione possa farsi senza rendere più
incomodo l'uso della cosa a ciascun condomino.
Art.1120 - Innovazioni - I condomini, con la maggioranza
indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono
disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento
o all'uso più comodo o al maggior rendimento
delle cose comuni.
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio
alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato,
che ne alterino il decoro architettonico o che rendano
talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso
o al godimento anche di un solo condomino.
Art.1121 - Innovazioni gravose o voluttuarie - Qualora
l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia
carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni
e all'importanza dell'edificio, e consista in opere,
impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione
separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio
sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non è possibile,
l'innovazione non è consentita, salvo che la
maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata
intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i
loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque
tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo
nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.
Art.1122 - Opere sulle parti dell'edificio di proprietà
comune - Ciascun condomino, nel piano o porzione di
piano di sua proprietà, non può eseguire
opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.
Art.1123 - Ripartizione delle spese - Le spese necessarie
per la conservazione e per il godimento delle parti
comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi
nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate
dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in
misura proporzionale al valore della proprietà
di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini
in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione
dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili,
lastrici solari, opere o impianti destinati a servire
una parte dell'intero fabbricato, le spese relative
alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di
condomini che ne trae utilità.
Art.1124 - Manutenzione e ricostruzione delle scale
- Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari
dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa
è ripartita tra essi, per metà in ragione
del valore dei singoli piani o porzioni di piano,
e per l'altra metà in misura proporzionale
all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa,
che è ripartita in ragione del valore, si considerano
come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte
o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non
siano di proprietà comune.
Art.1125 - Manutenzione e ricostruzione dei soffitti,
delle volte e dei solai - Le spese per la manutenzione
e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei
due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a
carico del proprietario del piano superiore la copertura
del pavimento e a carico del proprietario del piano
inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del
soffitto.
Art.1126 - Lastrici solari di uso esclusivo - Quando
l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non
è comune a tutti i condomini, quelli che ne
hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per
un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni
del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di
tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo
a cui il lastrico solare serve, in proporzione del
valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Art.1127 - Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio
- Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio
può elevare nuovi piani o nuove fabbriche,
salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa
facoltà spetta a chi è proprietario
esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione
non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio
non la consentono.
I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione,
se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio
ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei
piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli
altri condomini un'indennità pari al valore
attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica,
diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello
da edificare, e detratto l'importo della quota a lui
spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire
il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini
avevano il diritto di usare.
Art.1128 - Perimento totale o parziale dell'edificio
- Se l'edificio perisce interamente o per una parte
che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno
dei condomini può richiedere la vendita all'asta
del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente
convenuto.
Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea
dei condomini delibera circa la ricostruzione delle
parti comuni dell'edificio, e ciascuno è tenuto
a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle
parti stesse.
L'indennità corrisposta per l'assicurazione
relativa alle parti comuni è destinata alla
ricostruzione di queste.
Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione
dell'edificio è tenuto a cedere agli altri
condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua
esclusiva proprietà, secondo la stima che ne
sarà fatta, salvo che non preferisca cedere
i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.
Art.1129 - Nomina e revoca dell'amministratore -
Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea
nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede,
la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria,
su ricorso di uno o più condomini.
L'amministratore dura in carica un anno e può
essere revocato in ogni tempo dall'assemblea.
Può altresì essere revocato dall'autorità
giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre
che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo
1131, se per due anni non ha reso il conto della sua
gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi
irregolarità.
La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore
dall'ufficio sono annotate in apposito registro.
Art.1130 - Attribuzioni dell'amministratore - L'amministratore
deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini
e curare l'osservanza del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione
dei servizi nell'interesse comune, in modo che ne
sia assicurato il miglior godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti
per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio
e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compie gli atti conservativi dei diritti inerenti
alle parti comuni dell'edificio.
Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto
della sua gestione.
Art.1131 - Rappresentanza - Nei limiti delle attribuzioni
stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori
poteri conferitigli dal regolamento di condominio
o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza
dei partecipanti e può agire in giudizio sia
contro i condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque
azione concernente le parti comuni dell'edificio;
a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità
amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto
che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore,
questi è tenuto a darne senza indugio notizia
all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie quest'obbligo può
essere revocato ed è tenuto al risarcimento
dei danni.
Art.1132 - Dissenso dei condomini rispetto alle liti
- Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato
di promuovere una lite o di resistere a una domanda,
il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore,
può separare la propria responsabilità
in ordine alle conseguenze della lite per il caso
di soccombenza. L'atto deve essere notificato entro
trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto
notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per
ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite è stato favorevole al
condominio, il condomino dissenziente che ne abbia
tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle
spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere
dalla parte soccombente.
Art.1133 - Provvedimenti presi dall'amministratore
- I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito
dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini.
Contro i provvedimenti dell'amministratore è
ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del
ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e
nel termine previsti dall'articolo 1137.
Art.1134 - Spese fatte dal condomino - Il condomino
che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione
dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto
al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
Art.1135 - Attribuzioni dell'assemblea dei condomini
- Oltre a quanto è stabilito dagli articoli
precedenti, l'assemblea dei condomini provvede:
1) alla conferma dell'amministratore e dell'eventuale
sua retribuzione;
2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti
durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i
condomini;
3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore
e all'impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo,
se occorre, un fondo speciale.
L'amministratore non può ordinare lavori di
manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere
urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima
assemblea.
Art.1136 - Costituzione dell'assemblea e validità
delle deliberazioni - L'assemblea è regolarmente
costituita con l'intervento di tanti condomini che
rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio
e due terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero
di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti
e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare per mancanza
di numero, l'assemblea di seconda convocazione delibera
in un giorno successivo a quello della prima e in
ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima;
la deliberazione è valida se riporta un numero
di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti
al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca
dell'amministratore o le liti attive e passive relative
a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore
medesimo, nonché le deliberazioni che concernono
la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie
di notevole entità devono essere sempre prese
con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni
previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono
essere sempre approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio
e i due terzi del valore dell'edificio.
L'assemblea non può deliberare, se non consta
che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione.
Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo
verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.
Art.1137 - Impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea
- Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli
articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i
condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al
regolamento di condominio ogni condomino dissenziente
può fare ricorso all'autorità giudiziaria,
ma il ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento,
salvo che la sospensione sia ordinata dall'autorità
stessa.
Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza,
entro trenta giorni, che decorrono dalla data della
deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione
per gli assenti.
Art.1138 - Regolamento di condominio - Quando in
un edificio il numero dei condomini è superiore
a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale
contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e
la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli
obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché
le norme per la tutela del decoro dell'edificio e
quelle relative all'amministrazione.
Ciascun condomino può prendere l'iniziativa
per la formazione del regolamento di condominio o
per la revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea
con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo
1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo
comma dell'articolo 1129. Esso può essere impugnato
a norma dell'articolo 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo
menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano
dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun
caso possono derogare alle disposizioni degli articoli
1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132,
1136 e 1137.
Art.1139 - Rinvio alle norme sulla comunione - Per
quanto non è espressamente previsto da questo
Capo si osservano le norme sulla comunione in generale.
Disposizioni per l'attuazione del Codice Civile
Art. 68 - Per gli effetti indicati dagli articoli
1123, 1124, 1126 e 1136 del Codice, il regolamento
di condominio deve precisare il valore proporzionale
di ciascun piano o di ciascuna porzione di piano spettante
in proprietà esclusiva ai singoli condomini
[c.c. 1101].
I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati
a quello dellintero edificio, devono essere
espressi in millesimi in apposita tabella allegata
al regolamento di condominio [c.c. 1138].
Nellaccertamento dei valori medesimi non si
tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti
e dello stato di manutenzione di ciascun piano o di
ciascuna porzione di piano.
Art 69 - I valori proporzionali dei vari piani o
porzioni di piano possono essere riveduti o modificati,
anche nellinteresse di un solo condomino, nei
seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte delledificio,
in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani,
di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta
portata, è notevolmente alterato il rapporto
originario tra i valori dei singoli piani o porzioni
di piano.
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