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Agevolazioni fiscali

Agevolazioni fiscali per la ristrutturazione

La detrazione fiscale torna al 36% con l'iva ridotta al 10%. Fissato a 48 mila euro il tetto massimo di spesa

Beneficiari delle agevolazioni sono tutte le persone fisiche possessori o detentori a qualsiasi titolo del fabbricato. Prevede la detrazione del 36% delle spese sostenute dall'imponibile Irpef. Il limite massimo di spesa per l'anno 2004 è di 48.000 € per ogni immobile sul quale vengono eseguiti gli interventi di recupero edilizio da suddividere in dieci anni. L'importo detraibile, quindi, è al massimo di 17.280 euro, pari al 36% di 48.000 euro, per ogni immobile oggetto di lavori di manutenzione o ristrutturazione e per ciascun soggetto che ha sostenuto le spese con un risparmio d’imposta di 1.728 euro per ogni anno.

Per i lavori eseguiti sull’abitazione e sulla pertinenza, la detrazione compete nel limite massimo di 48.000 euro per ciascuna delle due unità. Se l’accatastamento è unico il limite massimo detraibile resta fissato nel limite massimo complessivo di 48.000 euro. Si tiene conto del numero di unità immobiliari esistenti all’inizio dei lavori: se l’intervento riguarda una sola unità immobiliare, il limite sul quale calcolare la detrazione resta fermo all’importo massimo di 48.000 euro anche se al termine dei lavori sono state realizzate due o più unità.

Nel caso di interventi edilizi iniziati nel 2003 che appartengono comunque a lavori sostenuti negli anni precedenti (e comunque non prima del 1 gennaio 1998) è necessario che si considerino nel suddetto limite massimo di 48.000 €, anche gli importi sostenuti negli anni precedenti per i quali si è usufruito della detrazione.

E' obbligatoria la rateazione in 10 anni, tranne per i contribuenti di età non inferiore a 75 e 80 anni, che possono ripartire la detrazione rispettivamente in cinque o tre rate annuali di pari importo, e a partire dal periodo d’imposta 2003 (e quindi con la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2004) possono optare per questa diversa ripartizione della detrazione anche per le spese sostenute in anni precedenti.
Si tratta di una detrazione dall’imposta e non di un rimborso. Ciascun contribuente ha perciò diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione.

ESEMPIO:
Se la quota annua detraibile è di 1.000 € in dieci anni e l’Irpef (trattenuta o comunque da pagare) nell’anno in questione ammonta a 950 €, la parte residua della quota annua detraibile, pari a 50 €, non può essere recuperata in alcun modo. L’importo eccedente, non può essere richiesto a rimborso, né può essere conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.

E' confermata la proroga anche per le agevolazioni per gli interventi riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzioni o di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie. Si potrà anche detrarre il 25% del costo (risultante da atto pubblico) delle unità immobiliari comprate dall'impresa che ha ristrutturato o restaurato l'edificio. E' necessario però che i lavori siano completati entro il 31 dicembre 2004, e che entro il 30 giugno 2005 l'immobile sia stato venduto o assegnato al socio.

Lo sconto fiscale spetta per lavori di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali e manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia su singoli immobili e su parti comuni di edifici residenziali. Nel 2003 sono stati inclusi anche gli interventi di bonifica dell'amianto su immobili di tipo residenziale.

Per poter usufruire dell'agevolazione il contribuente è tenuto a inviare una comunicazione prima dell'inizio dei lavori e deve inoltre conservare le fatture, le ricevute fiscali e le ricevute dei bonifici.

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